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Italia Oggi

I tiratardi perdono gli aiuti … Sforbiciata ai contributi sull’arricchimento dei vini... Ridotti gli aiuti all’arricchimento dei vini se la dichiarazione vitivinicola è presentata con oltre dieci giorni di ritardo oppure presenta inesattezze o anomalie essenziali. Esclusi dagli aiuti, invece, i produttori che non comunichino preventivamente all’ispettorato centrale di repressione frodi l’inizio delle operazioni di arricchimento. A stabilirlo è la circolare dell’Agea n. 50 dell’8 novembre 2009 che dà le prime coordinate ai viticoltori che, ancora per le prossime due campagne, potranno usufruire di questo sostegno comunitario. L’utilizzo dei mosti d’uva per innalzare il grado alcolico dei vini è, infatti, particolarmente oneroso per migliorare il titolo alcolimetrico volumico naturale dei prodotti vinicoli ma necessario poiché nel nostro paese, a differenza del Nordeuropa, è vietato l’uso del saccarosio. Per ottenere l’aiuto e non incorrere nelle riduzioni sono richiesti sia adempimenti fisici che amministrativi precisi.

Condizioni per l’utilizzo. È possibile addizionare ai vini mosti d’uva concentrati purché non si aumenti di oltre l’1,5% vol. il titolo alcolimetrico e di oltre il 6,5% il volume iniziale del prodotto oggetto delle operazioni di arricchimento. Quest’ultimo, poi, non deve avere già di suo una gradazione superiore a 12,5-13,5% vol. prima di procedere all’arricchimento. Inoltre, per la campagna 2009-2010, l’arricchimento con il mosto d’uva concentrato o concentrato rettificato può essere eseguito fino al 31 dicembre 2009.

Documentazione obbligatoria. Si tratta di quattro registri, tutti timbrati e vidimati dall’ufficio periferico del Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) competente per territorio oppure dai comuni, che attestano e certificano le operazioni, il registro di carico e scarico da cui deve risultare la movimentazione delle merci in magazzino e anche il quantitativo di vino ottenuto dalle operazioni di arricchimento; il registro degli arricchimenti dove vengono annotate le operazioni immediatamente dopo la loro effettuazione. Al compimento dell’ultima operazione della campagna vitivinicola il registro viene chiuso, con l’indicazione dei totali e dei quantitativi eventuali di Dop declassati in vino, dopo l’avvenuto arricchimento; il registro di fabbricazione che riguarda chi produce nei propri impianti mosti di uve concentrati o concentrati rettificati, a partire da materie prime acquistate o lavorate per conto terzi. Essi devono evidenziare la provenienza dei mosti con la specifica della zona viticola; il registro di magazzino del concentrato, se il mosto prima di essere utilizzato viene depositato in un magazzino terzo al fabbricante e all’utilizzatore. Devono tutti essere allegati alla domanda e pervenire all’Agea entro il 15 febbraio 2010.

Controlli. A cura dell’Agea, riguardano: la completezza formale e sostanziale della domanda e dei suoi allegati; l’esattezza della garanzia che assiste la richiesta anticipata dell’aiuto; la corrispondenza delle informazioni della dichiarazione vitivinicola con quelle presenti nel Sian.

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