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Italia Oggi

Spumanti California ... Bosca condannata, su denuncia Usa... L’antitrust dà ragione a Gallo winery contro Verdi e Toselli... L’utilizzo del termine “spumante” ai fini della denominazione e commercializzazione di due prodotti, Verdi e Toselli, non propriamente qualificabili come vini spumanti, posto in essere dalla società Bosca è stato ritenuto non conforme alle vigenti normative in materia di comunicazione pubblicitaria, considerata la natura del prodotto. Motivo per cui è stata inflitta la sanzione di euro 35.000 oltre all’obbligo di non diffondere più tali comunicazioni e, soprattutto, l’obbligo di adeguare la confezione di vendita del prodotto Verdi attraverso la rimozione
del termine “spumante”, ovvero l’inserimento entro 90 giorni di precisazioni idonee a rendere chiaramente edotti i consumatori della natura del prodotto e della non riconducibiità dello stesso alla categoria dei vini spumanti. È questo, in sintesi, l’esito del procedimento svoltosi avanti all’Antitrust su segnalazione della società concorrente E. & J. Gallo Winery, con sede legale negli Stati Uniti, in California, attiva, a livello mondiale, nella produzione e commercializzazione di vini e spumanti. Secondo la ricorrente, infatti, l’uso del vocabolo nell’etichetta di Verdi e di Toselli e nelle pagine relative del sito www.bosca.it relative a Verdi Spumante e Toselli Spumante senz’alcol, avrebbe costituito una pratica commerciale scorretta. Infatti, si rivelava propria e tale da indurre in errore il consumatore sulla natura, sulle caratteristiche, sulla composizione e sul metodo di fabbricazione del prodotto, potendolo indurre ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Dalle indagini condotte è emerso che sebbene la stessa regolamentazione della materia non pone uno specifico divieto all’utilizzazione del termine “spumante” ai fini della designazione di bevande diverse dai vini spumanti, tuttavia sono rinvenibili nella normativa dei limiti indiretti, Reg. (Ce) 1601/91, secondo cui “quando nella denominazione di vendita delle bevande aromatizzate a base di vino figura il termine “spumante” la quantità di vino spumante impiegata nella sua produzione non deve essere inferiore al 95%”. Vige quindi per chi venda prodotti confondibili con il vino spumante, uno specifico obbligo di un comportamento attivo di distinzione del proprio prodotto dai vini spumanti. Tale obbligo di corretta informazione è riconducibile a quanto altresì previsto dal Codice del consumo che vieta ogni pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero. Le condotte di Bosca violano l’obbligo di corretta informazione, apparendo lesive degli interessi dei consumatori. L’uso del termine spumante associato a bevande che non posseggono le caratteristiche proprie deve essere effettuato con la cautela necessaria ad evitare equivoci sulla natura del prodotto. Anche con riferimento alle etichette l’Autorità ha riscontato i medesimi elementi di scorrettezza e ambiguità.

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