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Italia Oggi

La liberalizzazione delle quantità ... Addio ai limiti di contenuto delle confezioni. Ma non per i vini... Il governo vara un dlgs sugli imballaggi confezionati. Da ottobre 2012 giù i vincoli per pasta e latte... Giù le barriere alla libera circolazione delle merci. L’Italia dice addio alle gamme di quantità da rispettare in relazione al contenuto delle confezioni. Così, non sarà più possibile rifiutare, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti in imballaggi preconfezionati per il mancato rispotto delle quantità nominali degli stessi imballaggi. Si tratta di una liberalizzazione a 360°, che non riguarda però i vini, specie se venduti in negozi esenti da tassazione per essere consumati al di fuori dell’Unione europea. Cioè, nei duty free o in negozi che espongono l’avviso tax free per i consumatori extra-europei. Inoltre, anche le quantità nominali obbligatorie previste per il latte e la pasta secca dovranno essere rispettate. Ma solo fino all’11 ottobre 2012. È quanto prevede il dlgs varato due giorni fa dal consiglio dei ministri, in via definitiva, dopo aver incassato i pareri delle commissioni parlamentari. Il decreto sarà operativo a decorrere dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il via libera dell’esecutivo contiene anche una risposta alla richiesta politica, fatta dalla decima commissione del senato (industria, commercio, turismo) al governo, di “introdurre adeguate misure” per “tutelare i prodotti tipici nazionali cui possa nuocere una totale liberalizzazione dei pesi e delle tolleranze ammesse rendendoli irriconoscibili ai consumatori”. In merito, il governo è chiaro: “Il provvedimento in esame liberalizza solo le gamme di confezionamento” e non può andare oltre. Ma avverte: “Misure di valorizzazione dei prodotti tipici e iniziative volte a favorire la loro riconoscibilità anche dal punto di vista del confezionamento possono certamente essere assunte in ambito volontario dai relativi consorzi di tutela e, comunque, nell’ambito di diverse disposizioni”. Come dire: non è né la sede né il provvedimento giusto. Ma si può fare...

Definizioni. Il decreto recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva comunitaria 2007/45; chiarendo anche cosa intenda per imballaggio preconfezionato, in base alle definizioni fornite all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 690/1978 e all’articolo 2, commi 1 e 2, del dpr n. 391/1980. E cioè:

- per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l’insieme di un prodotto e dell’imballaggio individuale in cui il prodotto è preconfezionato.

- un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell’acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esse contenuta abbia valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l’imballaggio stesso.

Limitazioni. A conti fatti, in base alla lettura del dlgs, le gamme che limitano le quantità nominali relative al contenuto degli imballaggi preconfezionati resteranno solo per bevande spiritose, spumanti e vini. Siano essi “liquorosi”, “aromatizzati”, “rossi” o “tranquilli”. Mentre il decreto prevede esplicitamente che per i prodotti venduti in generatori di aerosol non sarà più necessario riportare l’indicazione della quantità nominale espressa in massa.

Sanzioni. Dopo aver dettato la disciplina degli imballaggi multipli, il dlgs fissa le sanzioni del caso per le violazioni delle disposizioni rimaste in materia di quantità nominali obbligatorie. E stabilisce una nuova multa: da 500 a 1.500 euro per chiunque produca, importi, detenga per vendere, venda o immetta sul mercato prodotti in imballaggi preconfezionati in quantità nominali diverse da quelle obbligatorie. Punto. A capo: i proventi delle sanzioni saranno riscossi dalla competente Camera di commercio locale.

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