02-Planeta_manchette_175x100
Allegrini 2024

Italia Oggi

Bar e ristoranti aperti 24 ore su 24 ... Il ministero del turismo rilascia alla Fipe il primo parere interpretativo sul decreto legge 138/2011... La liberalizzazione tocca anche le attività di somministrazione... Bar e ristoranti aperti 24 ore su 24, anche a Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto. La manovra bis (dl 138/2011) del 13 agosto scorso, ha previsto libertà di orario di apertura e chiusura anche per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come bar e ristoranti. E non soltanto per gli esercizi di vendita. La rilevante novità, che modificare le iniziali interpretazioni sulle liberalizzazioni contenute nella manovra bis, arriva da una circolare, la n. 46 del 26 agosto scorso della Fipe, la federazione dei titolari dei pubblici esercizi aderente a Confcommercio. La nota Fipe, diretta alle proprie sedi periferiche, rende nota la conferma in tal senso ricevuta direttamente dall’ufficio legislativo del ministero del turismo. Il dicastero guidato da Vittoria Brambilla era stato interpellato, infatti, a fronte dell’assenza di chiarezza della disposizione, che applica la liberalizzazione in materia di orari.

Le norme in questione

In pratica, con il decreto legge 98/2011 (convertito nella legge 111/2011) il legislatore nazionale, nell’ottica di agevolare gli imprenditori privati, ha deciso di rimuovere tutti quei vincoli che non avrebbero copertura costituzionale e, tra questi, quelli in materia di turni di apertura e chiusura e di riposo settimanale degli esercizi di vendita. Più in particolare, il governo, con l’articolo 35, comma 6, del dl 98/2011 ha aggiunto un ulteriore divieto rispetto a quelli già introdotti nell’ordinamento dalla cosiddetta lenzuolata Bersani e contenuti noll’art. 3 del dl 223/2006 (conv. legge 248/2006). In sostanza, i negozi ubicati nei comuni inclusi nell’elenco regionale delle città d’arte o dei comuni turistici, avrebbero avuto totale libertà di fissare l’orario di apertura e di chiusura e anche quello, quindi, di rimanere aperti 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, Pasqua e Natale compresi.
Successivamente, con la manovra-bis, articolo 6 comma 4 del dl 138 del 13 agosto 2011, in corso di conversione, è stato rimosso ogni riferimento alle città d’arte e alle località turistiche. Con la conseguenza che la libertà d’azione riguarda tutti i negozi ovunque essi siano ubicati.

La nota Fipe

Per quanto riguarda la liberalizzazione dei giorni d’apertura anche per i pubblici esercizi, afferma la Fipe nella circolare del 26 agosto scorso, “rimangono alcune perplessità, atteso che nel testo del provvedimento si fa riferimento solo alla chiusura domenicale e festiva e alla mezza giornata di chiusura infrasettimanale, mentre non è espressamente menzionato il giorno di chiusura settimanale previsto per i pubblici esercizi dalla legge n. 425/1971”, la quale risulta tuttora in vigore e più volte citata dalla giurisprudenza. Sta di fatto, afferma la Fipe, che alla luce della nuova interpretazione fornita dal ministero del turismo “non possono essere imposti limiti di orario per l’attività degli esercizi pubblici, i quali possono di conseguenza essere aperti per 24 ore consecutive, fermo restando in ogni caso il divieto di somministrazione di bevande alcoliche tra le ore 3 e le ore 6 di mattina”. Peraltro, a margine della rilevante novità emersa, comunque, a livello interpretativo, altre questioni rimangono irrisolte. Sono da chiarire, infatti, rileva la medesima Federazione, i rapporti tra la disciplina di natura commerciale e le eventuali ordinanze contingibili e urgenti emanate dai sindaci in qualità di ufficiali del governo, in base all’art. 54 del Testo unico per gli enti locali (dlgs 267/2000 e in corso di modifica). Ciò in quanto sono sempre più frequenti i provvedimenti antimovida che impongono a singoli imprenditori o agli operatori di una specifica zona, la riduzione dell’orario di apertura del locale, nelle ipotesi in cui sono state presentate lamentele causate dagli schiamazzi o anche dall’eccessivo traffico e al fine, quindi, di contemperare l’interesse privato dell’imprenditore con il diritto al riposo degli abitanti della zona. Nessuna novità, invece, per l’orario dei bar negli stabilimenti balneari, tenuto conto che l’attività di somministrazione, in questi casi, deve rispettare l’orario di apertura e chiusura previsto per l’attività di balneazione, prevista dalla relativa concessione demaniale.

Copyright © 2000/2024


Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit


Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2024

Pubblicato su