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Italia Oggi

Immobili rurali, pratiche online ... Accatastamenti fino al 31 marzo. Domande su internet ... Comunicato dell'Agenzia del territorio spiega le novità della manovra Monti e del milleproroghe … Il comunicato stampa dell’11 gennaio 2012 dell’Agenzia del territorio ricorda che il legislatore, con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha introdotto la lettera d-bis del comma 14 dell’articolo 13, con cui sono state abrogate le disposizioni cli cui all’art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevedevano, per gli immobili rurali a uso abitativo, l’attribuzione della categoria A16 e, per gli immobili rurali a uso strumentale, la categoria D/10, a seguito della presentazione di apposita domanda di variazione all’Agenzia del territorio.
Come si ricorderà, in un precedente articolo su queste colonne avevamo riferito delle novità con cui il fisco precisava con la circolare ministeriale n. 6/T del 22 settembre 2011, le nuove regole per l’accatastamento dei fabbricati rurali, carico dei proprietari, per l’iscrizione in catasto dei fabbricati rurali nelle categorie catastali A16 e D/10. La nuova norma in realtà reperiva la stretta operata dalla giurisprudenza sui benefici fiscali connessi alla ruralità degli immobili che sono, ad avviso della Cassazione, da destinarsi esclusivamente ai fabbricati censiti come A/6 e Duo, a seconda dell’uso (rispettivamente abitativo o strumentali di detti immobili). La presentazione della documentazione doveva, originariamente, avvenire mediante presentazione all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio territorialmente competente (di seguito “Ufficio”), entro la data del 30 settembre 2011.
Dati i tempi stretti per l’adempimento in commento, avevamo espresso l’auspicio che vi fosse una riapertura dei termini per tale adempimento. Infatti adesso con l’art. 29, comma 8, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, in corso di conversione, recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative”, cosiddetto “mille proroghe”, è stato, inoltre, previsto che, in relazione al riconoscimento del citato requisito cli ruralità, rimangono salvi gli effetti delle domande di variazione presentate anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti, purché entro e non oltre il 31 marzo 2012. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edili- zio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Vi è però un’altra novità prevista dalle disposizioni in materia, con cui si precisa che nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l’imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell’imposta è determinato dai comuni a seguito dell’attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Tali disposizioni che si ritrovano nell’art. 13 nei commi 14-bis, 14-ter e 14-quater, non erano originariamente inserite nel decreto legge del 6 dicembre 2011 (manovra Monti), ma sono state inserite all’ultimo momento nella legge di conversione del decreto legge suddetto, e si ritrovano appunto nella legge 22 dicembre 2011 a. 214.
Data questa frettolosa introduzione modificativa e l’aggiornamento importante ai fini dell’applicazione ai suddetti beni della neonata imposta Imu, l’Agenzia del territorio ha ritenuto opportuno precisare il senso delle nuove disposizioni, con un breve comunicato del 11 gennaio 2012, nel quale ricorda succintamente le novità procedurali introdotte e la nuova proroga al 31 marzo 2012 delle comunicazioni da farsi a cura dei proprietari degli immobili rurali.
Il comunicato stampa in commento, ricorda infine, che per la presentazione delle suddette domande di variazione, l’Agenzia del territorio, per facilitare al contribuente il disbrigo delle pratiche amministrative relative alla novità legislativa introdotta recentemente, ha reso disponibile nel proprio sito internet un’applicazione che consente la compilazione della domanda e la stampa della stessa con modalità informatiche, con l’attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell’avvenuta acquisizione a sistema dei dati contenuti nella domanda di variazione.

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