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IL MONDO DEL VINO ITALIANO HA UNA NUOVA LEGGE CHE LO REGOLA. DOPO QUARANTA ANNI VIENE MODIFICATO DEFINITIVAMENTE IL DPR 162/1965. LE NUOVE NORME APPROVATE OGGI IN SENATO

Italia
Le vigne italiane tutelate da una nuova legge

E’ stata approvata, oggi, in via definitiva, da parte della Commissione Agricoltura del Senato, senza modifiche rispetto alla Camera, la legge quadro per il comparto dei vini. Il nuovo testo unico, che corregge e riformula dopo quarant’anni il Dpr 12 febbraio 1965 n.162, risponde all'esigenza di semplificare e armonizzare la normativa esistente, con riguardo sia alla produzione sia alla revisione complessiva del sistema sanzionatorio a tutela delle imprese e dei consumatori. Tale provvedimento adegua finalmente in modo esaustivo i nostri regolamenti con quelli dell’Unione Europea, con un’opportuna delegiferazione, che semplifica e rende più chiara questa delicata materia. Il provvedimento reca il testo unico delle norme nazionali di attuazione della disciplina comunitaria relativa alla organizzazione comune del mercato del vino, prevista dal Regolamento (CE) n. 1493 del 1999 e convoglia in un unico testo le numerose disposizioni, di rango sia primario che secondario, vigenti in materia di produzione e commercializzazione del vino, oltre a riformare il regime sanzionatorio e a disciplinare il commercio dei mosti, dei vini e degli aceti, definendo un quadro normativo chiaro ed innovativo, che assume come principio ispiratore l’equo bilanciamento tra misure di semplificazione amministrativa ed esigenze di sicurezza dei prodotti e tutela dei consumatori. "Si tratta di un provvedimento atteso da decenni – ha dichiarato il ministro Gianni Alemanno - che soddisfa sia le esigenze gestionali degli enti pubblici statali e locali, sia i bisogni dei produttori e di tutta la filiera di riferimento che ora potranno contare su procedure semplificate, abbassamento dei costi burocratici e nuovo, misurato, regime sanzionatorio". "Il Governo e il ministero - ha affermato quindi il sottosegretario delegato per la vitivinicoltura, Teresio Delfino, rappresentante del Mipaf e del Governo in Commissione - hanno lavorato attivamente per sostenere questo provvedimento che pone le basi per la modernizzazione, la più condivisa possibile, della normativa vitivinicola. I segnali di fiducia che ci vengono dai mercati esteri - ha concluso Delfino - stanno spingendo il nostro impegno nella direzione del rafforzamento strutturale del settore e alle prossime sfide in sede comunitaria". Soddisfazione è stata espressa anche dalle maggiori organizzazioni del comparto."Il testo - spiega Confagricoltura - conforma i regolamenti nazionali alle disposizioni comunitarie e semplifica alcuni adempimenti a carico dei produttori. L'assetto normativo, eliminando le ambiguità e le conseguenti interpretazioni, è così diventato preciso". Positivo anche il giudizio di Coldiretti: "Dopo quarant'anni il settore del vino ha finalmente una legge quadro che riordina la normativa dando certezze operative a tutto il comparto dal vigneto al consumo". Anche per la Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) la nuova legge risponde in maniera adeguata all’attuale realtà vitivinicola del nostro Paese, soprattutto per quanto riguarda l’armonizzazione e la semplificazione delle norme.

Scheda: i principali aspetti della nuova normativa
Il testo di legge relativo a “disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (Ocm) del vino”, oggi approvato in sede deliberante dalla Commissione Agricoltura del Senato, dopo essere stato approvato nei giorni scorsi dalla Commissione competente della Camera, apporta un generale riordino del settore vitivinicolo e importanti novità. Ecco i principali punti della nuova normativa: Vitigni autoctoni: viene definito vitigno autoctono italiano, il vitigno la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale e le rispettive regioni e province autonome ne accertano la coltivazione sul territorio di competenza. Vini passiti: vengono introdotte le definizioni di “vino passito liquoroso” o “passito liquoroso” riservate ai vini liquorosi ad indicazione geografica tipica (Igt) e a denominazione d'origine che prevedono tale tipologia. La menzione “passito” o “vino passito” può essere sostituita in etichetta dalla menzione tradizionale “vin santo” esclusivamente nel caso di VQPRS che prevedono tale menzione. Sostanze vietate: nell'articolo 5 della legge vengono riportate le sostanze vietate e viene messo ordine rispetto a quanto previsto nel Dpr n.162. Viene regolamentata la detenzione delle vinacce, la detenzione dei centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, le fecce di vino e la preparazione del vinello. Disciplina di produzione degli aceti: viene regolamentata la produzione, l'imbottigliamento e le detenzione dell'aceto, nei depositi e negli acetifici; regolamentato l'uso del registro negli stabilimenti di produzione e di imbottigliamento. Disciplina dei prodotti per uso enologico: regolamentato l'utilizzo dei prodotti per uso enologico che si possono detenere negli stabilimenti enologici e che devono rispettare quanto previsto dalle vigenti norme nazionali e comunitarie, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e il Ministro della Salute. Sanzioni: vengono fissate le sanzioni per l'utilizzo di prodotti nocivi e non consentiti, per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati e sono fissate altre disposizioni sanzionatorie per le quali si è ricercata la migliore armonizzazione. Per l'ottenimento di questo nuovo sistema sanzionatorio vengono apportate modifiche al decreto legge n.260 del 10 agosto del 2000. Diffida delle infrazioni minori: viene istituita la diffida delle infrazioni minori per ridurre i contenziosi determinati da piccole imprecisioni, omissioni formali o infrazioni di lieve entità, comunque non superiori ai 500 euro. Controlli: è previsto il comitato di coordinamento per il servizio di repressione frodi, istituito presso il Ministero delle Politiche agricole e forestali, con il compito di realizzare una costante collaborazione e un coordinamento tra le vari amministrazioni incaricate di effettuare i controlli. Il comitato è composto da tre rappresentanti del Mipaf, di cui uno con funzioni di presidente, tre rappresentanti del Ministero dell'Economia, tre del Ministero della Salute, uno del Ministero degli Interni e uno del Ministero delle Attività Produttive.

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